Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’ Inps da parte delle imprese che hanno raggiunto la soglia dimensionale di almeno 60 addetti
Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’ Inps da parte delle imprese che hanno raggiunto la soglia dimensionale di almeno 60 addetti
La legge di bilancio 2026 ha modificato le regole di gestione del Fondo di Tesoreria INPS a cui talune imprese debbono versare il TFR (cd. trattamento di fine rapporto) maturato dal proprio personale. L'Istituto previdenziale, con propria circolare, ha pubblicato le istruzioni operative con le nuove soglie occupazionali che introducono un sistema progressivo basato sulla media annuale dei dipendenti.
• Ambito di applicazione e requisiti soggettivi:
La disciplina rimane destinata solo ai lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile, pertanto incorrono in tale obbligo i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestico. Sono obbligati anche i datori che accantonino il TFR per lavoratori occupati all’estero.
• Determinazione del requisito dimensionale:
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, il requisito dimensionale è calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre) al periodo di paga considerato. Pertanto, il versamento del TFR al Fondo Tesoreria è dovuto se la media dei dipendenti occupati dall’impresa raggiunge i seguenti limiti:
.60 addetti per il periodo 2026-2027;
.50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
.40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Come illustrato, il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell'anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026, quindi, si considera la media occupazionale del 2025. Le aziende che aumentano il numero di dipendenti, negli anni successivi, saranno soggette all'obbligo contributivo, se raggiungono le soglie previste. Si tengono in considerazione esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Il calcolo della media deve riflettere la presenza reale dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo. Per il calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time, che sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuati e rapportandoli all’orario dei lavoratori a tempo pieno. Ai fini del computo, i datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali previsti devono rilasciare all’Inps apposita dichiarazione con modello SC34 reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
• Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria:
Il versamento delle quote al Fondo di tesoreria deve essere effettuato mensilmente con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
• Istruzioni operative:
I datori di lavoro sono tenuti a richiedere il codice di autorizzazione 1R “Azienda in cui sono occupati lavoratori per il quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria” direttamente all’INPS.
• Periodi pregressi:
Le imprese si distinguono in due macro-categorie:
. Le aziende che hanno avviato la loro attività nel 2025, e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a far data da quello di inizio attività;
. Le aziende costituite prima del 2025 e che raggiungano almeno 60 addetti in tale anno, sono tenute al versamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L’obbligo può essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento. A tal fine nel flusso Uniemens è istituito il nuovo codice causale CF05 “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare INPS numero 12 del 05.02.2026 oppure consultare i nostri uffici.