Privacy: Stop alla geolocalizzazione per lo Smart Working
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha recentemente ribadito un limite invalicabile per i datori di lavoro: non è consentito geolocalizzare i dipendenti in smart working, nemmeno se lo scopo è la semplice "timbratura" delle presenze.
Il Garante ha ritenuto tale pratica illegittima per due ragioni fondamentali:
Violazione dell'Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: La geolocalizzazione configura un monitoraggio a distanza dell’attività lavorativa. Senza un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, questo controllo è penalmente rilevante e lede la dignità del lavoratore.
2. Violazione dei Principi GDPR (Invasività e Proporzionalità): I dati sulla posizione geografica sono considerati ad alta invasività. La loro raccolta sistematica per verificare la presenza è giudicata "sproporzionata" rispetto alle finalità aziendali.
Nello smart working (L. 81/2017), il potere direttivo deve evolversi:
• No al controllo spaziale: La posizione fisica non deve essere l'oggetto della verifica.
• Sì ai risultati: La valutazione della prestazione deve basarsi sul raggiungimento degli obiettivi e sulla reperibilità concordata, non sulla tracciabilità GPS.
Rischio Aziendale: L'utilizzo di sistemi di tracciamento non a norma comporta sanzioni pecuniarie elevatissime (fino al 4% del fatturato annuo) e rende nulle le eventuali sanzioni disciplinari basate su quei dati.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il nostro ufficio Privacy.