Rinnovo del CCNL Turismo Federalberghi (strutture alberghiere e attività ricettive all’aperto).

Federalberghi e Faita (con il supporto di Confcommercio) e le OO.SS. di settore hanno firmato, nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2024, l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turistico-alberghiero.

Le principali novità introdotte sono elencate di seguito e saranno oggetto di circolare ‘ad hoc’ per le imprese interessate:
•    aumento della retribuzione pari a 200,00 euro lordi (per quarto livello e da riparametrare per gli altri livelli) che verrà corrisposto in cinque tranche. La prima tranche, pari a euro 70,00 sarà pagata con la retribuzione del mese di luglio 2024 mentre le ulteriori quattro saranno erogate a decorrere da giugno 2025, maggio 2026, aprile 2027 e novembre 2027;
•    la classificazione del personale è stata aggiornata, con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla digitalizzazione e la creazione di nuove figure con competenze in materia di controllo di qualità, pricing, revenue management, digital marketing, reputation e social media;
•    attuazione alle norme di legge concernenti i contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi che saranno utilizzabili in occasione dei grandi eventi
•    è stata definita una procedura informativa da seguire in occasione dei cambi di appalto e di percorsi di reinternalizzazione dei servizi precedentemente appaltati;
•    è stato previsto l’adeguamento dei valori del vitto e dell’alloggio;
•    il contributo destinato ai fondi di assistenza sanitaria integrativa è stato aumentato con un incremento di tre euro mensili per il fondo FAST (a decorrere dal 1° luglio 2027) e di quaranta euro annuali per la cassa Qu.A.S. (venti euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e venti euro a decorrere dal 1° gennaio 2026).
Il rinnovo avrà validità sino al 31 dicembre 2027.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il testo del rinnovo sottoscritto dalle parti sociali oppure contattare i nostri uffici.


Rinnovo contrattuale del CCNL del settore Alimentari e Panificazione per le aziende artigiane

In data 6 giugno 2024, tra Confartigianato Alimentazione, Cna Agroalimentare, Casartigiani, Claai, Flai - Cgil, Fai - Cisl, Uila - Uil, è stata stipulata l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti dell'Area Alimentazione-Panificazione. Le principali novità introdotte sono elencate di seguito:
•    aumento retributivo a regime per il settore Alimentare pari a 206,00 euro lordi per il livello 3A (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) da erogarsi in 4 tranches, mentre per il settore Panificazione pari a 198,00 euro per il livello A2 (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) anch’esso da erogarsi in 4 tranches;
•    con riferimento alle imprese artigiane del settore alimentare e alle imprese del settore panificazione, viene disposta, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (6 giugno 2024) la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 160,00 euro lordi (2 tranches di pari importo). 
•    con riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato si conferma che è ammessa l'apposizione del termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi e sono identificate le seguenti causali per i contratti che proseguono oltre i 12 mesi:
−    punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
−    incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
−    esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Infine, il rinnovo ha trattato anche i temi del contratto di lavoro intermittente ed apprendistato ed avrà validità sino al 31 dicembre 2026.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il testo del rinnovo sottoscritto dalle parti sociali oppure contattare i nostri uffici.


L’ INPS avvia la procedura per il pre-DURC

Le nuove funzionalità messe a disposizione dell’istituto previdenziale nella piattaforma 
Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale) sono disponibili dal 24 giugno e consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.
Questa piattaforma consente, appunto, la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva ed assicura al contribuente il possesso del DURC senza soluzione di continuità. Più specificatamente, l’attivazione del processo di gestione interattiva dell’eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità “pre-DURC”, prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega, della notifica, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica generata in automatico dal sistema.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito istituzionale dell’INPS oppure contattare i nostri uffici.


Privacy: Artificial Intelligence Act.

ll Regolamento Ue 2024/1689, noto “AI Act” (Artificial Intelligence Act), approvato definitivamente lo scorso maggio dal Consiglio europeo, è stato adesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea del 12 luglio 2024.
Si tratta del primo provvedimento legislativo al mondo volto a regolare in maniera orizzontale gli utilizzi dell’ intelligenza artificiale, con l’ obiettivo di istituire un quadro giuridico atto a garantire una intelligenza artificiale antropocentrica, tutelando i diritti fondamentali degli individui dai potenziali effetti pregiudizievoli derivanti dall’utilizzo della IA, ma volendo comunque promuovere un contesto di fiducia nei consumatori per tali sistemi attraverso meccanismi, in modo da favorirne la diffusione, e prevedendo alcuni istituti per facilitarne l’ implementazione.
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale stabilisce:
1.    regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA nell’Unione;
2.    divieti di talune pratiche di IA;
3.    requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
4.    regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
5.    regole armonizzate per l’immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
6.    regole in materia di monitoraggio e vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;
7.    misure a sostegno dell’innovazione, con attenzione alle PMI, comprese le start-up;
L’entrata in vigore del regolamento UE 2024/1689 avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e si applicherà a decorrere dal 2 agosto 2026, seguendo un cronoprogramma per l’operatività e per la regolarizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale già in uso. Il regolamento, salvo le varie eccezioni, si applicherà dopo 24 mesi dall’entrata in vigore, ma prevede una scaletta progressiva di inizio di operatività per i singoli capi dello stesso. La prima fase è collocata decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore. La seconda fase è collocata decorsi 12 mesi. La terza fase è collocata decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore e segna l’entrata a regime nella sua integralità dell’AI Act.
Nel dettaglio lo scaglionamento delle tempistiche per l’acquisizione della piena efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento è il seguente:
1.    I capi I e II (definizioni e pratiche vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;
2.    Il capo III, sezione 4 (autorità di notifica designate dagli stati membri), il capo V (modelli di AI per finalità generali), il capo VII (banca dati UE per i sistemi ad alto rischio), il capo XII (sanzioni) e l’art. 78 (riservatezza dei dati trattati in conformità al regolamento) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell’art. 101 (Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali);
3.    L’art. 6, paragrafo 1 (classificazione dei sistemi ad alto rischio), e i corrispondenti obblighi di cui al Regolamento, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027

 

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