Info Azienda LAVORO

. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) e promozione della compliance in materia contributiva
. Comunicazione di monitoraggio entro il 31 marzo per i lavori usuranti e notturni
. Conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe
. Tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, di riposo e su turni: le indicazioni della Agenzia delle Entrate
. Assistenza sanitaria integrativa Fondo Est per il Settore Ristorazione Collettiva
. Privacy: Marketing e GDPR. La centralità del consenso nella comunicazione aziendale
Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) e promozione della compliance in materia contributiva
L’INPS, con propria circolare, illustra gli interventi di verifica in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC). Gli Indici sintetici di affidabilità contributiva sono indicatori statistico-economici, elaborati attraverso l’incrocio di dati fiscali e contributivi, al fine di verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro ed evitare la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva.
Il decreto interministeriale di riferimento ha approvato gli ISAC per i seguenti settori:
• il settore del commercio all’ingrosso alimentare
• e per il settore delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Entro il 31 marzo 2026, l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una lettera che riporta gli eventuali scostamenti (lievi o significativi) dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, con la stima delle giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità. Nota bene: la comunicazione non è un accertamento e non determina irregolarità, ha finalità informativa e preventiva.
L’obiettivo dell’attività consiste nella possibilità per il datore di lavoro, sulla base dei dati trasmessi dall’istituto, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario; La compilazione del template che verrà proposto è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui dare riscontro. I datori di lavoro che ricevono la lettera di compliance possono inviare riscontri all’INPS tramite il template allegato. Il template va trasmesso tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del cassetto previdenziale del contribuente.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare INPS numero 26 del 06.03.2026 oppure consultare i nostri uffici in caso di ricevimento della comunicazione.
Comunicazione di monitoraggio entro il 31 marzo per i lavori usuranti e notturni
Il D.lgs. n. 67/2011 ha già previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Tra le lavorazioni usuranti, per le quali il datore di lavoro deve presentare apposita comunicazione annuale, rientra l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici.
La scadenza per la compilazione da parte dei datori di lavoro interessati del modello ‘’LAV_US’’ per la rilevazione con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2025, è il prossimo 31 marzo.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il D.M. n.67 del 20/9/2011 oppure consultare i nostri uffici.
Conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe
Di seguito una rapida sintesi delle novità introdotte in sede di conversione del decreto in oggetto che hanno impatto per i datori di lavoro:
• Bonus Giovani: agevolazione per il datore di lavoro fruibile per le assunzioni/trasformazioni effettuate sino al 30 aprile 2026.Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 la percentuale di esonero contributivo diminuisce al 70% nel limite massimo di 500 euro mensili, mentre rimane al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto.
• Bonus Donne: agevolazione per il datore di lavoro fruibile per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2026, sempre nella misura del 100% nel limite massimo di 650 euro mensili e per un periodo massimo di 24 mesi (le medesime condizioni previste fino al 31 dicembre 2025). • Bonus ZES: agevolazione per il datore di lavoro fruibile per le assunzioni/trasformazioni effettuate sino al 30 aprile 2026 il limite massimo mensile è pari a 650 euro. Nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato i datori di lavoro interessati devono aver occupato fino a un massimo di 10 dipendenti. Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 la percentuale di esonero contributivo diminuisce al 70% mentre rimane al 100% se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto. L’area “Zes” viene estesa anche alle regioni Umbria e Marche.
Nota bene: per la piena operatività degli esoneri contributivi di cui sopra si attende l’autorizzazione della Commissione europea, ove prevista, e le indicazioni operative dell’INPS.
• Restano confermate le disposizioni che prorogano i permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini (beneficiari di protezione speciale) già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022. Tali permessi possono essere ulteriormente rinnovati, a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il D.L. n. 200/2025 oppure consultare i nostri uffici.
Tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, di riposo e su turni: le indicazioni della Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con propria circolare ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Nella circolare, l’Agenzia specifica che la tassazione agevolata IRPEF (pari a 5%) si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta corrisposti nel 2026 in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 Mentre per le maggiorazioni e indennità legate a particolari modalità di prestazione lavorativa l'imposta sostitutiva del 15% si applica, entro un limite annuo di imponibile pari a 1.500 euro (che opera come franchigia, con tassazione ordinaria sull'eccedenza), alle seguenti voci:
a. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi del D.Lgs. 66/2003 sull’orario di lavoro e dei CCNL;
b. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale, come individuati dai CCNL, a prescindere dalla coincidenza con la domenica;
c. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Sono esclusi i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo (inclusi gli stabilimenti termali), destinatari del trattamento integrativo speciale. La circolare precisa che rientrano nell'agevolazione anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la Circolare n. 2/E 2026 dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare i nostri uffici.
Assistenza sanitaria integrativa Fondo Est per il Settore Ristorazione Collettiva
In data 10 febbraio 2026 è stato sottoscritto un accordo tra FIPE e le Parti firmatarie del CCNL rinnovato il 5 giugno 2024 a favore dei dipendenti dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo con riferimento l’obbligo retributivo al fondo di assistenza sanitaria (Fondo Est).
In via generale, ricordiamo che è previsto che ogni datore di lavoro debba versare al Fondo Est un contributo pari a 12 euro mensili per ciascun dipendente a tempo indeterminato; il contributo è interamente a carico dell’azienda, deve essere versato per 12 mensilità all’anno e senza interruzioni. L’obbligo di versamento riguarda tutti i lavoratori a tempo indeterminato, senza distinzione tra:
• tempo pieno;
• part-time verticale;
• part-time misto.
L’accordo summenzionato è stato sottoscritto relativamente alla specifica categoria dei lavoratori con contratto part time ciclico al fine di garantire agli stessi l’assistenza sanitaria integrativa contrattuale, erogata dal Fondo Est, anche durante i periodi di sospensione dell’attività d’impresa dei datori di lavoro presso il quali sono occupati.
L’accordo riguarda, in particolare, il settore della ristorazione collettiva (es. distribuzione a mense scolastiche, ospedaliere e aziendali….)
In relazione a queste ultime tipologie di attività economica, nell’accordo è stato convenuto quanto segue:
• conferma e integrazione di quanto già previsto dal CCNL Fipe rinnovato il 5 giugno 2024 scorso, ovvero,che il contributo pari a 12 euro mensili per ogni dipendente, a carico del datore di lavoro, risulta dovuto per 12 mensilità senza soluzione di continuità a favore di tutte le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato senza distinzione tra lavoratrici e lavoratori assunti con contratto a tempo pieno, tempo parziale verticale e misto;
• alle sole aziende della ristorazione collettiva scolastica e limitatamente alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale e misto, operanti nello specifico settore della ristorazione collettiva scolastica, fino al 31 dicembre 2028, non si applica l’aumento generale di 3 euro del contributo che risulta già previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’accordo di FIPE del 10 febbraio u.s. oppure consultare i nostri uffici.
Privacy: Marketing e GDPR. La centralità del consenso nella comunicazione aziendale
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