. Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’ Inps da parte delle imprese che hanno raggiunto la soglia dimensionale di almeno 60 addetti
. Integrazione salariale, indennità di disoccupazione e ticket di licenziamento Naspi: l’INPS comunica gli importi per il 2026
. Detassazione delle maggiorazioni e delle indennità di lavoro notturno, festivo e  a turni: l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i versamenti nel modello f24
. Detassazione degli aumenti retributivi contrattuali: L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i versamenti nel modello f24
. Agenzia Entrate: tracciabilità delle spese di trasferta – chiarimenti
. MetApprendo: il portale web della formazione per il settore della metalmeccanica industriale e la trattenuta in busta paga per l’anno 2026

 

Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’ Inps da parte delle imprese che hanno raggiunto la soglia dimensionale di almeno 60 addetti
 
La legge di bilancio 2026 ha modificato le regole di gestione del Fondo di Tesoreria INPS a cui talune imprese debbono versare il TFR (cd. trattamento di fine rapporto) maturato dal proprio personale. L'Istituto previdenziale, con propria circolare, ha pubblicato le istruzioni operative con le nuove soglie occupazionali che introducono un sistema progressivo basato sulla media annuale dei dipendenti.
 
• Ambito di applicazione e requisiti soggettivi:
La disciplina rimane destinata solo ai lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile, pertanto incorrono in tale obbligo i datori di lavoro privati con esclusione dei datori di lavoro domestico. Sono obbligati anche i datori che accantonino il TFR per lavoratori occupati all’estero.
 
• Determinazione del requisito dimensionale:
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, il requisito dimensionale è calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre) al periodo di paga considerato. Pertanto, il versamento del TFR al Fondo Tesoreria è dovuto se la media dei dipendenti occupati dall’impresa raggiunge i seguenti limiti:
.60 addetti per il periodo 2026-2027;
.50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
.40 addetti dal 1° gennaio 2032.
 
Come illustrato, il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell'anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026, quindi, si considera la media occupazionale del 2025. Le aziende che aumentano il numero di dipendenti, negli anni successivi, saranno soggette all'obbligo contributivo, se raggiungono le soglie previste. Si tengono in considerazione esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Il calcolo della media deve riflettere la presenza reale dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo. Per il calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time, che sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuati e rapportandoli all’orario dei lavoratori a tempo pieno. Ai fini del computo, i datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali previsti devono rilasciare all’Inps apposita dichiarazione con modello SC34 reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
 
• Decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria:
Il versamento delle quote al Fondo di tesoreria deve essere effettuato mensilmente con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, ossia deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
 
• Istruzioni operative:
I datori di lavoro sono tenuti a richiedere il codice di autorizzazione 1R “Azienda in cui sono occupati lavoratori per il quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria” direttamente all’INPS.
 
• Periodi pregressi:
Le imprese si distinguono in due macro-categorie:
. Le aziende che hanno avviato la loro attività nel 2025, e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a far data da quello di inizio attività;
. Le aziende costituite prima del 2025 e che raggiungano almeno 60 addetti in tale anno, sono tenute al versamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.
 
L’obbligo può essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento. A tal fine nel flusso Uniemens è istituito il nuovo codice causale CF05 “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare INPS numero 12 del 05.02.2026 oppure consultare i nostri uffici.
 
 
Integrazione salariale, indennità di disoccupazione e ticket di licenziamento Naspi: l’INPS comunica gli importi per il 2026
 
L’INPS riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CISOA), dell’Assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, e di altri fondi di sostegno del reddito di origine settoriale.
 
Riporta, inoltre, l’importo massimo della indennità di disoccupazione Naspi: il valore massimo mensile è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70. Di conseguenza, per l’anno 2026, il contributo/ticket di licenziamento a carico dei datori di lavoro laddove operino un licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio ed il valore massimo è pari ad euro 1.949,16.
 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare INPS del 28 gennaio 2026, n. 4 oppure consultare i nostri uffici.
 
 
Detassazione delle maggiorazioni e delle indennità di lavoro notturno, festivo e  a turni: l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i versamenti nel modello f24
 
L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo 1076, 1610, 1929, 1933 e 1311 per il versamento nel Modello F24, da parte dei sostituti d’imposta, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato. 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare con la Risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare i nostri uffici.
 
 
Detassazione degli aumenti retributivi contrattuali: L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per i versamenti nel modello f24
 
L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo 1075, 1609, 1926, 1927 e 1310 per il versamento nel Modello F24, da parte dei sostituti d’imposta, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026. 
 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare con la Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 della Agenzia delle Entrate oppure consultare i nostri uffici.
 
 
Agenzia Entrate: tracciabilità delle spese di trasferta – chiarimenti
 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una propria circolare con la quale fornisce le istruzioni con riferimento alla disciplina delle trasferte e delle missioni dei lavoratori dipendenti.
 
In particolare la circolare in esame chiarisce che:
• la legge di bilancio 2025 aveva già previsto che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sono deducibili dal reddito d’impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile. La medesima limitazione della deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è stata prevista anche per le spese di rappresentanza;
• il Legislatore, come già noto, in un’ottica di semplificazione, ha previsto che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per le trasferte, nell’ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le medesime spese sono comprovate e documentate. In questo modo è superato il rigore della previgente formulazione, in base alla quale, ai fini della non concorrenza al reddito, le spese di trasporto dovevano essere comprovate «da documenti provenienti dal vettore» (Ciò implicava che, in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.);
• ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato.
 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare i nostri uffici. 
 
 
MetApprendo: il portale web della formazione per il settore della metalmeccanica industriale e la trattenuta in busta paga per l’anno 2026
 
Il rinnovo del CCNL dell’Industria Metalmeccanica di Federmeccanica del 5 febbraio 2021 aveva già previsto una contribuzione una tantum per l’istituzione di servizi per la formazione. Nasceva così MetApprendo, l’ente che si propone di promuovere e agevolare l’organizzazione, la pianificazione e la registrazione della formazione con la tecnologia Blockchain; il portale web MetApprendo offre a tutte le aziende del settore uno strumento operativo per la pianificazione della formazione attraverso una piattaforma on-line.
 
Nota bene: a decorrere dal 1° gennaio 2026 tutte le aziende del settore industria metalmeccanica sono quindi tenute al finanziamento di tale strumento attraverso il versamento, da effettuarsi entro il mese di aprile, di un contributo pari a euro 1,50 annui per dipendente (da calcolare sul numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente). Il valore del contributo è determinato dall’ultimo rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria Federmeccanica. Anche al fine di rendere più agevoli le operazioni per il calcolo e il versamento dell’importo dovuto, le aziende devono collegarsi al sito www.metapprendo.it ed effettuare la propria registrazione. In base al numero dei dipendenti indicato – cui corrisponde il contributo – la piattaforma genererà automaticamente un MAV attraverso il quale effettuare il pagamento. Gli importi versati non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi. Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione. 
 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito istituzionale http://metapprendo.it/faq-domande-e-risposte/ oppure consultare i nostri uffici.