Info Azienda LAVORO

. Contratti a tempo determinato: prevista la proroga al 31 dicembre 2026 per l’utilizzo delle condizioni legali
. Lavoro intermittente: il Ministero del Lavoro conferma che è ancora utilizzabile la tabella del Regio Decreto n. 2657 del 1923
. Novità in merito alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
. Fondo EST: richieste di rimborso solo con il metodo on-line
. Privacy: Uso improprio dei sistemi di videosorveglianza nei negozi
Contratti a tempo determinato: prevista la proroga al 31 dicembre 2026 per l’utilizzo delle condizioni legali.
La conversione in legge del c.d. Decreto Economia ha rinnovato le norme che regolano il contratto di lavoro a tempo determinato: il termine che consente l’utilizzo delle condizioni (cd. causali tecni-che) utili alla redazione di questa tipologia contrattuale è stato la prorogato al 31 dicembre 2026. Come è noto, l’utilizzo di tali causali consente il proseguimento del contratto a termine oltre i primi dodici mesi di rapporto e le stesse devono essere concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore (solo in assenza di previsioni della contrattazione collettiva).
Per effetto della modifica introdotta, il testo dell’art. 19 c. 1 del D.Lgs. 81/2015 (ovvero il testo unico dei contratti di lavoro) risulta essere il seguente:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026 [anziché 31 dicembre 2025] per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.”
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il D.L. 95/2025 oppure consultare i nostri uffici.
Lavoro intermittente: il Ministero del Lavoro conferma che è ancora utilizzabile la ta-bella del Regio Decreto n. 2657 del 1923
Il Ministero del Lavoro, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923 ad opera della Legge n. 56/2025, con una propria circolare, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente (cd. ‘’a chiamata’’).
La circolare ribadisce quanto già indicato dalla precedente nota del 10 luglio u.s. rilasciata con-giuntamente all’INL, ovvero che la succitata legge con cui è stato abrogato il Regio Decreto (cd. R.D.), non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio della normativa alla tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
In buona sostanza, ne consegue che le attività e le mansioni elencate nella tabella allegata al Re-gio Decreto (tra cui si segnalano i custodi, i camerieri, il personale di servizio e di cucina negli al-berghi, trattorie, esercizi pubblici, i magazzinieri….) devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della ta-bella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nei settori terziario e turistico.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 27 agosto 2025 oppure consultare i nostri uffici.
Novità in merito alla conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Il 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge che tratta taluni istituti a favore di lavoratori e lavora-trici dipendenti che si trovano in particolare stato di infermità.In via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi eventualmente già previsti dalla legge e/o dai contratti collettivi, la nuova normativa in esame prevede:
• Congedo di 24 mesi e conservazione del posto di lavoro: i lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative. Il congedo decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al lavoratore a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il lavorato-re ha facoltà di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vi-gente;
• Permessi per visite mediche di dipendenti e figli: a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengo-no riconosciute ulteriori 10 ore annue di permesso per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condi-zione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specia-lista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata. Possono fare ri-chiesta i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase atti-va o in follow-up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Le ore di permesso sono inden-nizzate nella misura e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di ma-lattia. L'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale. Alle stes-se condizioni il monte ore di permessi è riconosciuto anche al dipendente con figli mino-renni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la legge del 18 luglio 2025 n. 106 oppure consultare i nostri uffici.
Fondo EST: Richieste di rimborso solo con il metodo on-line
Il Fondo Est comunica che, dal 1° settembre 2025, le richieste di rimborso potranno essere inol-trate unicamente in modalità on-line. Pertanto, da tale data, non sarà più possibile inviare richie-ste di rimborso a Fondo Est in formato cartaceo tramite posta ordinaria. Tutti i rimborsi dovranno essere gestiti esclusivamente on-line attraverso l’area riservata presente sul sito istituzionale del fondo: www.fondoest.it
Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’Area Riservata ‘’MyFondoEst’’.
Privacy: Uso improprio dei sistemi di videosorveglianza nei negozi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato che l’uso improprio dei sistemi di videosorveglianza nei negozi sta diventando sempre più diffuso. Per questo motivo, invita a intervenire concretamente per prevenire abusi e tutelare la privacy di cittadini e lavoratori. L’intervento del Garante arriva dopo numerose segnalazioni emerse dai controlli delle Forze dell’ordine, come il Nucleo tutela privacy della Guardia di Finanza e la Polizia locale. Questi controlli hanno portato a sanzioni, anche di migliaia di euro, nei confronti di esercizi commerciali che utilizzavano sistemi di videosorveglianza non conformi alla normativa sulla privacy. Le violazioni più frequenti riguardano l’assenza di cartelli informativi, l’uso di telecamere puntate su aree pubbliche o proprietà altrui, registrazioni audio non autorizzate e la conservazione delle immagini oltre i tempi consentiti. In alcuni casi più gravi, le telecamere venivano usate addirittura per controllare i dipendenti, senza rispettare le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza all’interno delle attività commerciali, rispettando sempre la riservatezza di cittadini e lavoratori, e prevenire eventuali sanzioni da parte dell’Autorità. Questo è particolarmente importante per i negozi di prossimità e le piccole imprese del settore.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare direttamente il nostro ufficio Privacy.