n. 50 - Luglio 2025

Focus:
. Ccnl Metalmeccanica per le aziende industriali (Federmeccanica – Confindustria) e per la piccola e media industria (Confapi): adeguamento economico inflattivo decorrente dal mese di giugno 2025
. Assistenza sanitaria ai familiari degli iscritti a Fondo Est (settori commercio, terziario e pubblici esercizi)
. Stop al lavoro in condizioni di caldo estremo in Emilia Romagna nei settori della edilizia, agricoltura, florovivaismo e logistica
. Bonus assunzione giovani under 35: dal 1° luglio l’INPS aggiorna i requisiti per la richiesta dell’esonero contributivo
. Agenzia Entrate: chiarimenti in caso di concessione di autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti
. Garante Privacy: no alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working
Ccnl Metalmeccanica per le aziende industriali (Federmeccanica – Confindustria) e per la piccola e media industria (Confapi) : adeguamento economico inflattivo decorrente dal mese di giugno 2025.
Con riferimento ai CCNL in oggetto le Parti sociali hanno convenuto degli incrementi retributivi. Infatti gli ultimi accordi di rinnovo dei CCNL stabiliscono che, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza, è definito l’adeguamento dei minimi tabellari di retribuzione sulla base della dinamica inflattiva misurata tramite l’I.P.C.A. (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato).
In attuazione di tali previsione, sono stati sottoscritti gli appositi verbali con cui le parti sociali dei rispettivi settori hanno definito, sulla base dell’IPCA appunto, le tabelle aggiornate (con validità dal 1° giugno 2025) dei minimi tabellari, dell’indennità di trasferta e della dell’indennità di reperibilità.
In particolare, l’aumento retributivo a decorrere dal mese di giugno è pari a:
• 27,70€ mensili per il livello C3 per la sezione del CCNL riferita al settore dalla industria me-talmeccanica: pari;
• pari 27,90€ mensili per il livello 5 per la sezione del CCNL riferita al settore dalla industria metalmeccanica:;
I contratti nazionali, formalmente scaduti, grazie alla clausola di “ultrattività”, garantiscono ai me-talmeccanici gli aumenti, adeguando non solo le retribuzioni per i mesi futuri, ma anche il diritto ai 200 euro di “welfare contrattuale”.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il verbale di incontro tra le parti sociali dei due distinti tavoli di trattativa sindacale del 12 giugno e del 19 giugno 2025 oppure consultare direttamente i nostri uffici.
Assistenza sanitaria ai familiari degli iscritti a Fondo Est (settori commercio, terziario e e pubblici esercizi).
Vi informiamo che a partire dal 1° settembre di quest’anno, in via sperimentale, Fondo Est allar-gherà la copertura sanitaria ai familiari degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato loro.
Le prestazioni previste riguardano:
• Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
• Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere richieste solo se fruite a partire da settembre 2025 e saranno ero-gate esclusivamente a seguito del censimento del minore da effettuarsi nell’area riservata di cia-scun iscritto. Saranno infatti le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, che do-vranno, tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico, a partire dal 15 luglio 2025.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare di Fondo Est n.3/2025 oppure consultare di-rettamente i nostri uffici.
Stop al lavoro in condizioni di caldo estremo in Emilia Romagna nei settori della edilizia, agricoltura, florovivaismo e logistica.
La regione Emilia Romagna (cd. RER) ha deciso di fermare le lavorazioni tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui gli indicato degli enti preposti alla verifica segnalino un livello ‘ALTO’. In particolare:
1. La misura prevede che, a partire da mercoledì 2 luglio, è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree, in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet: http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ - riferita a ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 - segnali un livello di rischio “Alto”.
2. La misura resta in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.
3. L’Inail ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori.
4. Con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
5. In caso di inosservanza del presente provvedimento sono previste sanzioni stabilite dall'art. 650 Codice Penale
Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’ordinanza regionale della Emilia Romagna n.150 del 30 giugno u.s., il sito istituzionale della RER https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo oppure contattare direttamente i nostri uffici.
Bonus assunzione giovani under 35: dal 1° luglio 2025 l’INPS aggiorna i requisiti per la richiesta dell’esonero contributivo.
Si ricorda che ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che:
• alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
• non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;
Spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’INPS con proprio recente messaggio ha informato che la Commissione UE ha richiesto di includere tra i requisiti utili all’accesso all’esonero anche l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.
Nota Bene: quindi, per tutte le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° luglio 2025, la fruizione dell’esonero sarà possibile soltanto se l’assunzione determina un incremento netto dell’occupazione, da calcolarsi in termini di unità lavorative annue (ULA) rispetto alla media occupazionale dei 12 mesi precedenti: il nuovo vincolo si affianca ai requisiti soggettivi del lavoratore e a quelli oggettivi per il datore.
Il modulo di domanda dell’INPS già in uso per la richiesta dell’esonero è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione: “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il messaggio INPS n. 1935 del 18 giugno 2025 oppure contattare direttamene i nostri uffici.
Agenzia Entrate: chiarimenti in caso di concessione di autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una propria circolare con la quale fornisce i chiarimenti relativi alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. L’Agenzia specifica che in caso di contratti di concessione del mezzo che sono stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2024, ma riferiti a mezzi immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore dopo il primo semestre 2025 (ad esempio a luglio 2025) non si può applicare nessuna delle discipline previste dal legislatore e si dovrà ricorrere al criterio generale del valore normale del bene per il calcolo dell’imponibile del fringe benefit da inserire in busta paga.
Mentre con riferimento al caso della proroga del contratto di assegnazione del mezzo allo stesso dipendente, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.
In caso, invece, di assegnazione dello stesso veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare della Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 oppure contattare direttamente i nostri uffici.
Garante Privacy: no alla geolocalizzazione dei dipendenti in smart working.
Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working. Lo ha affermato il Garante privacy nel comminare una sanzione ad un'Azienda che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Numerose le violazioni riscontrate dal Garante, intervenuto a seguito di un reclamo di una dipendente e di una specifica segnalazione da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica. Dall'istruttoria è infatti emerso che l'Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato. In particolare, in base a tali procedure, il personale, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda. Il tutto in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa, oltre alle conseguenti interferenze nella vita privata dei dipendenti e a numerose altre violazioni del Regolamento europeo e del Codice. Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working - ricorda il Garante - non possono infatti essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dal quadro costituzionale.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare direttamente il nostro ufficio Privacy.