Focus:
. Le indicazioni INPS per la fruizione del Bonus Giovani
. Le indicazioni INPS per la fruizione del Bonus Donne
. Ispettorato Nazionale del Lavoro contesta la prassi dell’erogazione del rateo mensile del T.F.R. in busta paga
. Fringe benefit auto ad uso promiscuo concesse al personale
. Agenzia Entrate: novità in materia di IRPEF e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente
. Privacy: Vietato geolocalizzare i dipendenti in smart working

 

Le indicazioni INPS per la fruizione del Bonus Giovani

L’INPS, ha fornito le istruzioni per la fruizione del Bonus Giovani, introdotto dal Decreto Coesione: il Bonus giovani è riservato ai datori di lavoro privati e prevede un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, per un massimo di 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato che riguardano giovani:
•    con meno di 35 anni alla data dell'assunzione/trasformazione;
•    che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita la-vorativa.
Il limite massimo dell’esonero è pari a:
•    500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per le assunzioni effettuate dal 1° set-tembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
•    650 euro su base mensile per ciascun lavoratore con sede di lavoro effettiva ubicata nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) dalla data di autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025.
La misura è valida per l'assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. 
 
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 - Giovani”. 
 
Il modulo è disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025. La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati, tranne che per le assunzioni effettuate nell’area ZES.
 
Per le assunzioni effettuate nell’area ZES, la domanda può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso ossia la domanda dovrà essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
 
In particolare, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. 
 
Il recupero degli arretrati può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le novità è possibile consultare il testo della  circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025 oppure contattare i nostri uffici.


Le indicazioni INPS per la fruizione del Bonus Donne

L’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del Bonus Donne, introdotto dal Decreto : il Bonus Donne spetta in caso di assunzione di donne, di qualsiasi età, con contratto a tempo indeterminato che, alla data di assunzione, si trovano in una delle seguenti condizioni:
•    prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
•    prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Re-gioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Pu-glia, Calabria e Sardegna);
•    prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro
E’ previsto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, nel limite massimo d 650 euro su base mensile:
•    per un massimo di 24 mesi per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 2 anni, ovunque residenti;
•    per un massimo di 24 mesi per le assunzioni effettuate dalla data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025 di donne prive di im-piego regolarmente retribuito da 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); 
•    per un massimo di 12 mesi per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 di-cembre 2025 di donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro.
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.
 
Nota bene: le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
 
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 - Donne”. 
 
Il modulo è disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025. Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati. 
 
Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso ossia la domanda dovrà essere presentata prima di assumere e le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. 
 
Qualora la domanda di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
 
Invece, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. 
 
Il recupero degli arretrati può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le novità è possibile consultare il testo della  circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 oppure contattare i nostri uffici.


Ispettorato Nazionale del Lavoro contesta la prassi dell’erogazione del rateo mensile del T.F.R. in busta paga

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (cd. INL) ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione mensile del rateo del trattamento di fine rapporto (cd. T.F.R.) in busta paga a favore del dipendente: la consuetudine in esame viene, ora, contestata dall'INL (benchè risulti molto utilizzata nella prassi da molti datori di lavoro nei vari settori). L’INL sostiene che una pattuizione collettiva o individuale non può avere ad oggetto un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile e quindi tale prassi va interrotta per evitare contestazioni e recuperi contributivi da parte degli enti preposti.
La nota dell’Ispettorato illustra infine le conseguenze sul piano ispettivo laddove durante un accertamento dovesse emergere l’erogazione mensile del rateo mensile del T.F.R. in busta paga; in tal caso il personale ispettivo provvederà ad ordinare al datore di lavoro l'accantonamento delle quote di TFR anticipate in modo irregolare attraverso un atto di diffida amministrativa.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la nota dell’INL n.616 del 3 aprile 2025 oppure contattare i nostri uffici.


Fringe benefit auto ad uso promiscuo concesse al personale

La Legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) introduce una clausola di salvaguardia per la quantificazione del fringe benefit derivante dall’utilizzo promiscuo di auto aziendali concesse al personale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per quelle ordinate dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnate ai lavoratori dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. 
Sostanzialmente, in tali ipotesi e per tali mezzi, la valorizzazione del fringe benefit avviene sulla base delle regole nella versione vigente al 31 dicembre 2024 e, dunque, applicando al costo chilometrico delle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km percentuali differenziate (da un minimo del 25% ad un massimo del 60%) in funzione del livello di emissione di CO2 del mezzo.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la Legge del 24 aprile 2025 n. 60 di conversione del Decreto Legge del 28 febbraio 2025 n. 19, consultare la nostra precedente circolare specifica sul argomento già diffusa oppure contattare i nostri uffici.


Agenzia Entrate: novità in materia di IRPEF e sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una propria circolare con la quale fornisce le istruzioni sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 riferite alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente. Tra i vari argomenti trattati si evidenziano i seguenti temi:
•    in merito alla riduzione del cuneo fiscale, la legge di Bilancio 2025 ha previsto una
somma esente per i redditi complessivi fino a 20mila euro e un’ulteriore detrazione
per i redditi complessivi superiori a 20mila euro e inferiori a 40mila euro. Secondo
quanto indicato dalla circolare in esame sia la somma sia l’ulteriore detrazione potranno essere fruite anche dal lavoratore domestico in fase di dichiarazione reddituale.
•    la circolare conferma che dal 2025, è riconosciuta la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni ma contestualmente specifica che la detrazio-ne per figli a carico è riconosciuta oltre i 30 anni in presenza di una disabilità accertata della legge 104 del 1992.
•    ai fini della defiscalizzazione di un piano di welfare aziendale l’Agenzia delle Entrate preci-sa che potranno essere considerati esenti anche i servizi messi a disposizione dei figli ul-tratrentenni del dipendente.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 oppure consultare i nostri uffici.


Privacy: Vietato geolocalizzare i dipendenti in smart working

Il Garante della privacy con il proprio provvedimento n. 135/2025 ha inflitto una sanzione di 50.000 euro ad un ente che si è avvalso di una ‘’app’’ per accedere alla posizione geografica dei dipendenti nelle giornate di lavoro agile. Il testo del provvedimento evidenzia come l’utilizzo di strumenti di geolocalizzazione da parte del datore di lavoro durante le giornate di smart working sia soggetto a restrizioni legali in relazione alla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e al Re-golamento Privacy UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Ecco i punti salienti del provvedimento:
1.    Il datore di lavoro non può installare applicazioni di geolocalizzazione sui dispositivi dei dipendenti per monitorare la loro posizione durante le fasce di reperibilità dello smart working. Tali strumenti devono avere una finalità specifica, come la tutela del patrimonio aziendale o la sicurezza, e non possono essere impiegati per il semplice controllo della presenza o della posizione;
2.    L’impiego di sistemi di geolocalizzazione senza una finalità concreta e proporzionata costi-tuisce un controllo vietato, in quanto viola il principio di correttezza e buona fede nel rap-porto di lavoro;
3.    Il monitoraggio tramite ‘’app’’ sui dispositivi personali dei lavoratori rappresenta un trat-tamento di dati privo di una base giuridica adeguata, in contrasto con i principi del Rego-lamento UE 2016/679. Anche il consenso dei lavoratori, pur richiesto dall’ ‘’app’’, non giu-stifica legittimamente il trattamento, poiché non può essere considerato una base legale valida in questo contesto;
4.    Anche se si raggiungesse un accordo sindacale, l’uso di sistemi di geolocalizzazione fina-lizzati al controllo dell’attività lavorativa è comunque contrario ai principi di limitazione della finalità e di rispetto della privacy;
5.    L’utilizzo di strumenti di geolocalizzazione può creare disparità tra lavoratori in presenza e lavoratori in smart working, penalizzando questi ultimi e interferendo con la loro sfera pri-vata.
Pertanto, il Garante Privacy conferma che il monitoraggio tramite geolocalizzazione durante lo smart working deve essere limitato a finalità lecite e specifiche, rispettando i principi di propor-zionalità, minimizzazione dei dati e tutela della privacy. 
Per ulteriori approfondimenti su aspetti specifici sono a disposizione i nostri esperti del servizio ‘’Privacy’’