Focus:

. Circolare ministeriale operativa sul ‘’Collegato Lavoro’’: importanti chiarimenti
. Procedura delle dimissioni per fatti concludenti: i chiarimenti ministeriali
. Esonero contributivo per la “parità di genere 2024’’: da richiedere entro il 30 aprile 2025

 

Circolare ministeriale operativa sul “Collegato Lavoro’’

Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare operativa riferita alle novità normative del Collegato Lavoro. Il testo della circolare contiene le seguenti indicazioni:
. in tema di somministrazione a tempo indeterminato: viene eliminata la disciplina in vigore fino al 30 giugno 2025 che consentiva agli utilizzatori (imprese) di superare il limite complessivo di 24 mesi di contratto con il lavoratore somministrato (periodo transitorio);
. in tema di attività stagionali: si conferma che la contrattazione collettiva dovrà esplicitare puntualmente ed in concreto le caratteristiche della ‘’stagionalità’’ (in senso ampio) che sono presenti nelle singole attività definite come tali. Non sarà sufficiente un mero richiamo formale e generico alla nuova disposizione;
o in tema di periodo di prova per i contratti a tempo determinato: il Ministero specifica che per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, il limite massimo della prova (30 giorni) può essere superato, moltiplicando 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario. Mentre i limiti massimi non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva. Infine in relazione al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro il Ministero chiarisce che si intendono “più favorevoli” le disposizioni del CCNL che offrono una maggiore tutela al lavoratore e correlativamente a quest’ultima affermazione si definisce più favorevole una durata minore del periodo di prova;
o in tema di comunicazioni amministrative ed obbligatorie per lo smartworking: i 5 giorni per comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro la stipula di un accordo di smart working decorrono dall’effettivo inizio della prestazione; mentre quelli per comunicare la proroga decorrono dalla data di stipula dell’accordo di modifica del termine originario. In caso di cessazione anticipata dell’accordo i 5 giorni decorrono dal nuovo termine anticipato fissato dalle parti. Infine, il Ministero conferma l’importo della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa o tardiva comunicazione: tra 100 e 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le novità è possibile consultare il testo della circolare ministeriale n. 6/2025 del 27 marzo 2025 oppure contattare i nostri uffici.

Procedura delle dimissioni per “fatti concludenti’’: i chiarimenti ministeriali

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti rappresenta un’alternativa alla procedura disciplinare prevista dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed è già stata illustrate nelle nostre circolari precedenti. Questa disposizione consente ad un datore di lavoro di considerare dimissionario un dipendente che si è assentato dal lavoro senza giustificazione per un prolungato periodo. In tale ipotesi non sarà necessario ricorrere a un provvedimento disciplinare formale, ovvero ad un licenziamento individuale, per risolvere il rapporto di lavoro.
Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura introdotta dal Collegato Lavoro che sono stati ulteriormente disciplinati dal Ministero del lavoro con propria circolare:
1. termini di Applicazione:
. se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall’impresa preve-de un termine per la comunicazione delle dimissioni per fatti concludenti diverso da quello legale di 15 giorni, il Ministero del Lavoro stabilisce che si applicherà il termine previsto dal CCNL, a condizione che sia superiore ai 15 giorni. Se, al con-trario, il termine previsto dal CCNL è inferiore, si dovrà fare riferimento sempre ai 15 giorni (parametro legale).
2. inefficacia della Procedura:
. la procedura di dimissioni per fatti concludenti diventa inefficace nel caso in cui il lavoratore presenti successivamente dimissioni formali, anche per giusta causa.
3. diritto di Difesa:
. è importante che la comunicazione inviata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) venga anche trasmessa al lavoratore, permettendogli di esercitare il proprio diritto di difesa.
4. data di Cessazione del Rapporto:
. la cessazione del rapporto di lavoro avrà effetto dalla data indicata nel modulo Unilav, che non può comunque essere anteriore alla data di comunicazione dell'assenza del lavoratore all'ITL.
5. indennità di Mancato Preavviso:
. il Ministero del Lavoro ritiene che il datore possa trattenere l'indennità di mancato preavviso, qualora le dimissioni siano considerate valide.
6.eccezioni:
. la procedura di dimissioni per fatti concludenti non è applicabile nei casi in cui è prevista la convalida obbligatoria presso l'ITL, come nel caso delle lavoratrici in gravidanza e di lavoratori che sono genitori di figli con età inferiore a tre anni.
Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le novità è possibile consultare la sezione dedicata all’argomento che è reperibile nella circolare ministeriale n. 6/2025 del 27 marzo 2025 oppure contattare i nostri uffici.

Esonero contributivo per la “parità di genere 2024’’: da richiedere entro il 30 aprile 2025

L’INPS ha comunicato il rilascio nella sezione “Portale delle Agevolazioni” del sito istituzionale www.inps.it del modulo di istanza on- line “SGRAVIO PAR_GEN” al fine di consentire l’inoltro delle richieste di accesso all’esonero contributivo, da parte dei datori di lavoro privati, connesso al conseguimento, entro il 31 dicembre 2024, della certificazione della parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006).
Si rammenta che tale misura si sostanzia in un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite massimo di 50.000 euro annui e che le richieste di riconoscimen-to dell’esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2025.
Per maggiori dettagli e per conoscere tutte le novità è possibile consultare il sito ufficiale dell’istituto ed il messaggio INPS n. 4479 del 30 dicembre 2024 oppure contattare i nostri uffici.