n. 46 - Marzo 2025

Focus:
. INPS: sono state diffuse le aliquote contributive dell’agricoltura valide per l’anno 2025
. Contributo addizionale Naspi per i ‘’ lavoratori extra’’ del settore turismo: esclusione dal versamento per le aziende della ristorazione collettiva (mense) e del catering
. Dal 1° marzo 2025 ridefinito il periodo di preavviso per il CCNL della Metal-meccanica Artigiana
. Privacy: il Garante sanziona il datore di lavoro che chiama il medico della dipendente
INPS: sono state diffuse le aliquote contributive dell’agricoltura valide per l’anno 2025
L’INPS fornisce le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025 per le aziende che operano nell’ambito del settore dell’agricoltura. Come è noto, per la generalità delle aziende agricole le aliquote contributive dovute al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti devono essere elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro. Per l’anno 2025, dunque, le nuove aliquote contributive del settore risultano pari a 30,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore).
Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare n. 46 del 20 febbraio 2025 dell’INPS oppure contattare i nostri uffici.
Contributo addizionale Naspi per i ‘’lavoratori extra’’ del settore turismo: esclusio-ne dal versamento per le aziende della ristorazione collettiva (mense) e del cate-ring
l'INPS precisa che nei settori turistici per i quali trova applicazione l’utilizzo dei c.d. "lavoratori extra" (contratti speciali di durata non superiore a 3 giorni) per i quali è previsto l’esonero dal versamento del contributo addizionale Naspi, devono essere ricompresi anche i comparti:
• “mense e ristorazione collettiva” (Ateco 56.29.10 e CSC 7.07.05);
• “catering” (Ateco 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).
L'istituto previdenziale confermando che per questi settori è da ritenersi escluso anche l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo, fornisce altresì le istruzioni per la compi-lazione del flusso Uniemens per l’eventuale recupero del contributo erroneamente versato.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il messaggio INPS n. 913 del 14 marzo 2025 oppu-re contattare i nostri uffici.
Dal 1° marzo 2025 ridefinito il periodo di preavviso per il CCNL della Metalmeccanica Artigiana
Le parti sociali del settore della Metalmeccanica Artigiana che comprende anche l’area dell’artigianato odontotecnico e della oreficeria, dopo aver già sottoscritto il testo del rinnovo del contratto nel mese di novembre 2024, hanno stipulato un accordo speciale ridefinendo la disciplina del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.
Si sottolinea che le modifiche trovano applicazione a partire dal 1° marzo 2025 e che non hanno effetto rispetto ai preavvisi già comunicati fino al 28 febbraio 2025, anche se ancora in corso di compimento.
Pertanto, per l’area della metalmeccanica a decorrere da tale data il licenziamento del lavora-tore (non in prova) e le dimissioni del lavoratore (non in prova), potranno aver luogo in qua-lunque giorno della settimana con un preavviso pari a 20 giorni di calendario (per i dipendenti inquadrati al 5° e 6° livello e con una anzianità di servizio fino a 5 anni) fino ad un massimo di 35 giorni di calendario (per i dipendenti inquadrati al 3° e 4° livello e con una anzianità di ser-vizio fino a 10 anni).
Per maggiori dettagli è possibile consultare l’accordo integrativo del 17 febbraio 2025 sotto-scritto tra le parti sociali oppure contattare i nostri uffici.
Privacy: il Garante sanziona il datore di lavoro che chiama il medico della dipendente
Un recente provvedimento del Garante ha acceso i riflettori su un caso piuttosto singolare, sostanzialmente un’azienda è stata sanzionata per aver contattato direttamente il medico di base di un dipendente per ottenere informazioni sulla sua salute. Caso che evidenzia e sottolinea nuovamente il limite tra il legittimo interesse del datore di lavoro nella gestione del personale ed il diritto dei lavoratori alla riservatezza.
L’indagine del Garante è partita da un reclamo del dipendente, che ha denunciato un’interferenza indebita nella gestione delle proprie certificazioni mediche. In particolare, il rappresentante legale della M… G…. dell’azienda in questione ha contattato telefonicamente il medico di base del lavoratore, ricevendo da quest’ultimo informazioni che mettevano in dubbio la legittimità delle richieste di malattia del dipendente. Nello specifico il dipendente insisteva nel richiedere la visita medica del medico aziendale. Il Medico Competente non riteneva meritevoli di accoglimento le richieste della dipendente. In quel frangente il legale rappresentante di parte datoriale contattava direttamente il medico di medicina generale. Questa comunicazione veniva giudicata dal Garante come una violazione del GDPR e della normativa nazionale, in quanto il datore di lavoro non è legittimato a raccogliere direttamente informazioni sulla salute del dipendente al di fuori delle procedure previste dalla normativa.
A nulla è valso provare a rappresentare che la telefonata sia stata effettuata al solo fine di rassicurare il medico condotto che al rientro dal periodo di malattia il dipendente sarebbe stato nuovamente visitato. Invero, la normativa renderebbe tale comunicazione del tutto superflua e comunque in contrasto con i principi di cui all’articolo 5 del GDPR. Se poi, come sembra essere accaduto in questo caso, la telefonata si sia spinta addirittura sino a valutazioni e/o considerazioni relative alla bontà delle certificazioni mediche rilasciate, appare del tutto evidente che un trattamento dei dati di tale sorta sia illecito.
L’Autorità ha pertanto sanzionato la Società per la violazione del principio di liceità dei trattamenti e di minimizzazione dei dati anche alla luce di quanto prescritto dalla disciplina di settore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamenti sanitari sullo stato del dipendente.
Secondo la normativa infatti il datore di lavoro può verificare lo stato di malattia di un dipendente esclusivamente attraverso i servizi ispettivi dell’INPS. Al rientro da un periodo di malattia, il medico aziendale può ritenere necessario effettuare una visita al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica. Fuori da questi ambiti, il datore di lavoro non può operare per individuare indizi a discapito dei propri dipendenti.
Questo provvedimento rappresenta un chiaro segnale per le imprese: la protezione dei dati personali, in particolare delle informazioni sanitarie, deve essere gestita con estrema attenzione e nel rispetto delle normative vigenti, senza indugi o interventi diversi da quanto previsto.
Il nostro ufficio privacy è a vostra disposizione per qualsiasi necessità.