Focus:

Dimissioni per fatti concludenti (per assenza ingiustificata): chiarimenti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro
. Maxi Deduzione per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
. Bonus Mamme per le lavoratrici “a chiamata” (intermittenti)
. Minimi retributivi per il 2025 del CCNL Colf e Badanti (lavoro domestico)
. Novità in merito alla sorveglianza sanitaria per le imprese

 

Dimissioni per fatti concludenti (per assenza ingiustificata): chiarimenti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Il Collegato Lavoro ha introdotto una nuova ipotesi di dimissioni per “fatti concludenti”, ovvero a seguito di una assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal CCNL o, in mancanza di tale indicazione, per un tempo superiore a quindici giorni.
La comunicazione dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro deve essere inviata direttamente dal datore di lavoro (preferibilmente) via PEC all’I.T.L. di competenza della sede di lavoro (gli organi ispettivi hanno reso disponibile il format della comunicazione datoriale). L’Ispettorato può avviare una verifica sulla veridicità dell’assenza ingiustificata contattando il lavoratore (o terzi soggetti informati dei fatti) entro trenta giorni. Qualora il lavoratore riesca a dimostrare che la sua assenza non era “ingiustificata” ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.
Tale (nuova) tipologia di dimissioni non necessita dell’avviamento di alcuna procedura disciplinare, di nessuna lettera di licenziamento, non prevede il pagamento del cd. ticket di licenziamento da parte dell’impresa e, infine, non consente l’accesso alla Naspi al lavoratore.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la nota n.579 del 22/01/2025 dell’I.T.L. oppure contattare i nostri uffici.

Maxi Deduzione per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’incentivo in oggetto era già stato introdotto per l’anno fiscale 2024 e consente alle imprese di incrementare il costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La Legge di Bilancio 2025 ha disposto una proroga della maxi deduzione fino al 2027, garantendo così continuità nell'incentivo all'occupazione nel lungo periodo. In particolare, l’agevolazione consiste in una maggiorazione del 20% del costo per l’incremento del personale che viene solitamente ammesso in deduzione portando, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale. 
L’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della presenza di una duplice condizione: la maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato. 
Di seguito si evidenziano i punti di maggiore interesse della circolare:
1.    Condizioni per la Deduzione:
o    Le imprese devono effettuare nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato;
o    Il beneficio è riconosciuto a favore di imprese (e lavoratori autonomi) a condizione che abbiano esercitato l’attività per trecentosessantacinque giorni nell’anno;
2.    Maggiorazione della Deduzione:
o    La maggiorazione della deduzione standard è del 20% del costo riferito all’incremento oc-cupazionale;
o    Se l'incremento occupazionale riguarda soggetti meritevoli di maggior tutela (ad esempio, disoccupati di lungo periodo, giovani, persone con disabilità), la maggiorazione è elevata al 30%;
3.    La quantificazione della maggiorazione:
o    L'importo da maggiorare è pari al minor valore tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti a tempo indeterminato (come risultante dal conto economico) e l'incremento del costo complessivo del personale relativo all'esercizio agevolato rispetto a quello relativo all'esercizio precedente.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti operativi riguardo ai soggetti che possono beneficiare della deduzione, ai requisiti specifici da soddisfare e alle modalità di calcolo dell’agevolazione oppure consultare i nostri uffici.

Bonus Mamme per le lavoratrici “a chiamata’’ (intermittenti)

Il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito all'applicabilità dello sgravio contributivo previsto a favore alle lavoratrici madri (cd. Bonus Mamme) con rapporto di lavoro a chiamata/intermittente. In particolare, il Ministero chiarisce che il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente (cd. a chiamata) a tempo indeterminato.
Per maggiori dettagli è possibile consultare l’Interpello ministeriale n. 2 del 5 febbraio 2025 oppure contattare i nostri uffici.

Minimi retributivi per il 2025 del CCNL Colf e badanti (lavoro domestico)

In data 29 gennaio 2025 la Commissione Nazionale del Settore per la variazione dei minimi retributivi composta, tra gli altri, da Fidaldo, Assindatcolf, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS si è riunita per procedere all’aggiornamento derivante dalla variazione del costo della vita dei minimi retributivi valevoli per i prestatori di lavoro domestico.
I nuovi minimi contrattuali decorrono dal 1° gennaio 2025 ed hanno validità fino al 31 dicembre 2025.
I nuovi valori per i lavoratori conviventi risultano ricompresi tra l’importo di 736,25 euro lordi per il livello A e 1.405,58 euro lordi per il livello DS per il quale è prevista anche una indennità pari a 197,95 euro lordi.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’accordo e la tabella delle retribuzioni sottoscritti tra le parti sociali il 29 gennaio 2025 oppure consultare i nostri uffici.

Novità in merito alla sorveglianza sanitaria per le imprese

l Collegato Lavoro 2024 introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive.

•    Il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene.
•    Il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria.
•    La legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventivi, devono essere presentati all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente. 

Per ulteriori dettagli è possibile consultare i nostri uffici di Laborsalute (0521 298500).