FOCUS

. Decreto Milleproroghe 2025
. Collegato Lavoro (in vigore dal 12 gennaio 2025)
. Legge di Bilancio 2025
. Privacy: sanzione milionaria per un noto portale di commercio online per violazione del Gdpr

 

Decreto Milleproroghe 2025

Tra le disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro contenute nel decreto cd. Milleproroghe, si segnala la proroga al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024) del termine entro il quale i datori di lavoro privati possono stipulare contratti a termine, anche in somministrazione, di durata superiore ai 12 mesi “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” in assenza di specifiche previsioni della contrattazione collettiva.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il testo del decreto legge del 27 dicembre 2024 n. 202 oppure contattare i nostri uffici.

 

Collegato Lavoro (in vigore dal 12 gennaio 2025)

Tra i contenuti più interessanti previsti dal c.d. Collegato Lavoro, si segnalano i seguenti:

• Attività stagionali: risolvendo i dubbi interpretativi sorti a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, la disposizione conferma (con efficacia retroattiva, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, e quindi con riferimento ai contratti collettivi già sottoscritti) che rientrano nella definizione di “attività stagionali” quelle identificate come tali dal DPR 1563/1963, nonché le attività qualificate come tali dai contratti collettivi di lavoro per far fronte, in determinati periodi dell’anno, all’intensificazioni dell’attività la-vorativa, ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa

• Cassa integrazione e attività lavorativa: la disposizione modifica la disciplina relativa alla sospensione della erogazione della cassa integrazione guadagni in caso di svolgimen-to di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’ammortizzatore. In svolgimento di attività lavorativa, “anche di durata inferiore ai sei mesi”, il lavoratore non avrà diritto al pagamento del trattamento integrativo per le giornate di lavoro effettuate presso l’altro datore di lavoro (o comunque subirà una riduzione dell’integrazione salaria-le), fermo restando l’obbligo per il lavoratore stesso di dare preventiva comunicazione all’INPS pena la decadenza dal diritto all’integrazione salariale;

• Risoluzione del rapporto di lavoro per “fatti concludenti”: viene introdotta una nuova ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di as-senza ingiustificata protratta nel tempo oltre il termine stabilito dal CCNL o, in mancanza, per un tempo superiore a quindici giorni decorsi i quali il datore di lavoro è tenuto a co-municare l’assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può ve-rificare la fondatezza della comunicazione ricevuta. Effettuato tale adempimento, il rap-porto di lavoro si intende risolto per volontà (implicita) del lavoratore, senza necessità al-cuna di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato né obbligo per il datore di lavoro di sostenere il costo del c.d. ticket di licenziamento all’Inps (introdotto nel 2012 dalla riforma Fornero). La nuova disciplina delle dimissioni per ‘’fatti concludenti’’ non opera qualora il lavoratore riesca a dimostrare la propria impossibilità (per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro) a comunicare i motivi giustifica-tivi della propria assenza. Si osserva che la disposizione in commento assolve a finalità antielusive e si prefigge l’obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità previste dalla legge per rassegnare le dimissioni, anche al fine di accedere alla Naspi che, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di di-missioni volontarie non derivanti da giusta causa;

• Periodo di prova contratti a termine: relativamente ai contratti di lavoro a termine, salve disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi, il periodo di prova ha una durata stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a parti-re dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fermo restando che non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 per i rapporti di lavoro aventi durata fino a sei mesi, e a 30 giorni per quelli di durata tra sei e dodici mesi;

• Modifiche al decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro: sono numerose le modi-fiche apportate al Testo Unico in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) tra le quali si segnalano la novità in materia di visita medica preven-tiva, e le modifiche alla disciplina vigente in tema di visita medica precedente alla ripresa del lavoro nei casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi. Inoltre sono state introdotte deroghe al divieto di utilizzo di locali sot-terranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi nonché abro-gati alcuni obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili;

• Apprendistato duale: il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma profes-sionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di I livello) può essere trasformato al termine, previo aggiornamento del piano formativo, anche in un contratto di apprendistato di alta forma-zione e ricerca e per la formazione professionale regionale (c.d. apprendistato di III livel-lo);

• Altre previsioni del Collegato Lavoro: 
o comunicazioni telematiche per lo svolgimento dello smart working;
o possibilità di modalità telematica per lo svolgimento di conciliazioni in sede protet-ta;
o applicazione del regime forfaittari nel caso di contratti misti a favore di datori di la-voro che occupano più di 250 dipendenti;
o modifiche alla disciplina della somministrazione del lavoro (tramite agenzie interi-nali);
o disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il testo della legge del 13 dicembre 2024 n. 203 in vigore dal 12 gennaio 2025 oppure contattare i nostri uffici.

 

Legge di Bilancio 2025

La manovra di Bilancio è in vigore dal 1° gennaio 2025 e le novità più rilevanti per imprese e lavoratori sono elencate di seguito:

• Aliquote IRPEF, cuneo fiscale e detrazioni di imposta: viene resa strutturale la ri-duzione da tre a quattro aliquote IRPEF, già previste per anno 2024; cambia il sistema di taglio del cuneo fiscale che da esonero contributivo si trasforma in un vantaggio fiscale per i redditi fino a 40000 euro ; per i percettori di reddito superiori a 75.000 euro si preve-de una limitazione per le detrazioni di imposta sul reddito, parametrati in relazione al red-dito e numero dei figli;

• Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promi-scuo: con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 viene introdot-ta una modifica alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipen-denti basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo stesso; 

• Tracciabilità spese trasferta e rappresentanza: i rimborsi analitici delle spese di tra-sferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporti sostenute dai lavoratori durante la trasferta sono rimborsabili in esenzione fiscale (e previdenziale) solo se le spese che sono state anticipate dal lavoratore (per conto del datore di lavoro e nell’ambito dello svolgimento della trasferta) sono stata effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (ad es: carte di credito e prepagate, carte di debito, assegni bancari e circolari); 

• Nuovo requisito contributivo per accesso alla NASPI: a partire dal 1° gennaio 2025 se un lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indetermi-nato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi successivamente licenziato, per poter accedere alla NASPI deve avere almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo rapporto di lavoro; 

• Congedi parentali: a tutela della genitorialità, si procede ad un nuovo intervento sulla disciplina dei congedi parentali incrementando di un’ulteriore mensilità, per un totale di tre mesi indennizzati all’80% dall’Inps. Si prevede che con specifica successiva circolare da parte dell’istituto previdenziale saranno trattati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e verranno fornite le relative istruzioni operative;
 
• Fringe benefits e rimborso del canone di locazione qualora i lavoratori cambino la residenza: viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, con reddito non su-periore a 35.000 euro (nell’anno precedente la data di assunzione) che abbiano trasferito la propria residenza nel comune dove si trova la sede di lavoro che deve risultare distante oltre 100 km dalla residenza precedente, relativo alle somme erogate o rimborsate dai da-tori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai neo assunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali per i primi due anni di assunzione ed entro il limite di 5.000 euro annui. Il regi-me di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi. Inoltre, limitatamente ai pe-riodi di imposta 2025, 2026 e 2027 viene confermato il regime già previsto nell’anno 2024 per i fringe benefits (beni concessi al personale). 

• Detassazione straordinari e lavoro notturno: a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché di quelli del comparto del turismo, è rico-nosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle pre-stazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto su richiesta dell’interessato e solo ai titolari di reddito non superiore a 40.000 euro 

• Incentivi fiscali per nuove assunzioni e Sud Italia: viene prorogata anche per i pe-riodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del personale deducibile del 20% a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi oc-cupazionali risultanti al termine di ciascuno periodi d’imposta rispetto al precedente. 
Inoltre, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, ven-gono introdotti due nuovi esoneri contributivi uno diretto alle piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l’altro rivolto ad aziende con organici superiori a 250 unità. 

• Altre previsioni della legge di Bilancio 2025: 
o Proroga con alcune modifiche della disposizione sulla decontribuzione a favore del-le lavoratrici madri;
o Proroga della tassazione agevolata al 5 per cento per i premi di produttività;
o Nuova disciplina che consente l’accesso ad una maggiorazione contributiva;
o Proroga con alcune modifiche della disposizione del meccanismo di detassazione
delle mance nel settore del turismo.

Per maggiori dettagli e per conoscere è possibile consultare il testo della legge del 30 dicembre 2024 n. 207 oppure contattare i nostri uffici.

 

Privacy: sanzione milionaria per un noto portale di commercio online per violazione del Gdpr

Una nota piattaforma di commercio on line con diversi milioni di utenti in tutto il mondo avrebbe violato il Gdpr e per questo è stata condannata a pagare una multa di milionaria. Questo recente ed eclatante provvedimento, che di seguito sintetizziamo, porta alla luce anche per le nostre aziende la necessità di una corretta gestione dei dati degli utenti ed un altrettanto precisa ed accurata gestione degli stessi, sia per il trattamento degli stessi che per la gestione dei diritti ad esso collegati. 

Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato dal Garante per la protezione dei dati personali di uno stato estero, precisamente dove ha sede la società di e-commerce, a conclusione di un’indagine aperta a seguito dei reclami che erano stati presentati dall’autorità francese nel 2021 e nel 2022. 

Le autorità avevano denunciato delle “difficoltà incontrate da parte degli interessati nell’esercizio del loro diritto alla cancellazione dei dati", a cui la piattaforma avrebbe omesso di dare seguito senza fornire specifiche motivazioni, e senza chiarire perché in certi ambiti il trattamento dei dati degli utenti sarebbe proseguito anche dopo la loro richiesta di cancellazione. Inoltre, la piattaforma avrebbe implementato illecitamente un sistema di “shadow ban”, ovvero una strategia per limitare la visibilità di contenuti specifici degli utenti a loro insaputa, che agisce essenzialmente come una forma di moderazione occulta, in cui i post o gli elenchi di un utente che non avrebbe rispettato le regole della community vengono nascosti alla vista del pubblico, impedendo le interazioni con i potenziali con acquirenti. Secondo quanto accertato dall’autorità, gli utenti sottoposti a questa tecnica sarebbero stati costretti ad abbandonare la piattaforma senza che fossero mai stati informati di un trattamento dei loro dati personali per tale finalità, e così facendo la piattaforma avrebbe violato i princìpi di legalità, correttezza e trasparenza richiesti dal GDPR, creando un impatto negativo sulla capacità degli interessati di esercitare i propri diritti. In aggiunta a tali infrazioni, il Garante territoriale ha inoltre ritenuto che la piattaforma non avesse adottato misure organizzative e tecniche, sufficienti a garantire l’attuazione del principio di accountability, relative al diritto di accesso.

Nello specifico, l’autorità ha riscontrato che la società si è rifiutata di dare riscontro a una richiesta di accesso di un interessato perché quest’ultimo non era riuscito a identificare un motivo specifico per la richiesta, e pertanto l’autorità ha ritenuto che fossero stati violati anche l’art.5, par. 2 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati e l’art. 12 in relazione alla mancata fornitura di informazioni, comunicazioni e condizioni trasparenti per l’esercizio dei diritti degli interessati. Tutto questo ha portato l’autorità all’irrogazione di quella che in questo Stato Europeo è di fatto la più elevata multa che sia mai stata comminata fin dall’introduzione del Gdpr, il cui calcolo complessivo è stato basato sulle Linee Guida 04/2022 emanate dall’European Data Protection Board con l’obiettivo di armonizzazione le metodologie di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle violazioni del Regolamento UE 2016/679 all’interno dell’area UE. 

Trovandosi in totale disaccordo con la decisione assunta dal Garante, dal canto suo il portale ha presentato ricordo affermando che “i casi a cui fa riferimento l’autorità non sono in alcun modo correlati alla sicurezza degli account né comportano alcun uso improprio o violazione dei dati personali degli utenti”, e sostenendo di aver investito molto nella conformità e nella protezione dei propri membri, collaborando con l’autorità durante tutto il procedimento.

Il nostro ufficio privacy è a vostra disposizione per qualsiasi necessità.

 

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