n. 42 - Novembre 2024
Bonus Natale 2024 : i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Alla luce delle modifiche sul Bonus Natale introdotte dal DL n. 167/2024, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con, a fornire chiarimenti e nuove indicazioni per ottenere tale indennità, introdotta dal Decreto Omnibus e riservata ai lavoratori dipendenti possessori di reddito fino a 28.000 euro.
In particolare, l'Agenzia sottolinea che ora il requisito familiare è soddisfatto con la semplice presenza di un figlio che risulti fiscalmente a carico, senza più la necessità del coniuge a carico.
Inoltre, l'Agenzia evidenzia che qualora entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi siano lavoratori dipendenti, soltanto uno potrà beneficiare del bonus.
Si ricorda che l’assegnazione del bonus non è automatica: il dipendente che possiede i requisiti deve presentare domanda al proprio datore di lavoro e deve indicare il codice fiscale del figlio, del coniuge (o del convivente) e dichiarare che il coniuge (o il convivente) non sia beneficiario del bonus in oggetto.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024 oppure contattare i nostri uffici.
Bonus Natale 2024: la modalità di recupero nel modello F24 da parte del datore di lavoro.
Come è noto il Bonus Natale 2024 viene erogato direttamente dal datore di lavoro, previa richiesta da parte del proprio dipendente, unitamente alla mensilità di tredicesima. L’Agenzia delle Entrate conferma che il recupero in compensazione orizzontale del bonus anticipato al dipendente dovrà avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dello stesso istituto a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga.
Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il bonus erogato ai dipendenti è stato istituito il codice tributo "1703" da utilizzare in F24 sia in compensazione che in caso di recupero da parte dei sostituti d’imposta qualora non spettante.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il messaggio della Agenzia delle Entrate risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024 oppure contattare i nostri uffici.
Rinnovo del CCNL delle aziende termali.
In data 8 ottobre 2024, Federterme insieme alle OO.SS. Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende. L’accordo di rinnovo ha efficacia temporale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.
Le Parti sociali hanno concordato un aumento retributivo del minimo tabellare pari a 200,00 euro lordi per il 4° livello, da riproporzionale per gli altri livelli. Sono previste 5 tranches:
• 60,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
• 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
• 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
• 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
• 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Per quanto concerne la parte normativa si evidenzia:
• la possibilità di stipula di contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi (e non eccedenti i 24 mesi) per tramite della causale: ‘’grandi eventi da individuare con apposito accordo sottoscritto dalle articolazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL (ad es. Giubileo, Olimpiadi, grandi campagne socio-sanitarie di sensibilizzazione sanitaria e di medicina preventiva)’’;
• viene istituito un sistema di assistenza sanitaria integrativa, che potrà essere realizzato attraverso la costituzione di un Fondo (o Cassa) autonomo di settore, oppure attraverso l’adesione ad un Fondo di assistenza sanitaria integrativa (o Cassa). Dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; all’atto dell’iscrizione sarà dovuta al fondo, a carico azienda, una quota una tantum per ciascun iscritto pari a 15,00 euro. Per il finanziamento ordinario dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato iscritto ed a decorrere dalla data di iscrizione, un contributo pari a 10,00 euro a carico azienda e pari a 2,00 euro a carico lavoratore.
Le parti firmatarie si incontreranno entro il 31 gennaio 2025 per procedere alla stesura del testo coordinato del CCNL e apportare gli eventuali adeguamenti normativi.
Per maggiori dettagli è possibile consultare l’accordo di rinnovo sottoscritto in data 8 ottobre 2024 oppure contattare i nostri uffici.
Audit dei responsabili del trattamento: un passo cruciale per la gestione dei dati conforme al GDPR.
Nel contesto della crescente attenzione verso la protezione dei dati personali, la scelta di un Responsabile del Trattamento competente è diventata una priorità per molte organizzazioni. Infatti, il Titolare del Trattamento deve ricorrere a Responsabili del Trattamento che “presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”. Per tale motivo, è importante che il Titolare scelga in modo accurato i soggetti che trattano dati personali per suo conto e controlli che le attività condotte dai Responsabili siano svolte in modo corretto e in conformità alle indicazioni che il Titolare medesimo fornisce loro.
Tuttavia, la nomina di un Responsabile del Trattamento è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire una gestione appropriata del fornitore in ambito GDPR. E’ essenziale che la scelta formale dei Responsabili sia accompagnata da un rigoroso audit sul Responsabile del Trattamento. In questo modo, il Titolare può verificare con diligenza la veridicità delle dichiarazioni a lui rilasciate dai suoi Responsabili, con riferimento alle modalità di Trattamento da loro seguite in ottemperanza alle istruzioni ricevute. In caso contrario, al Titolare è possibile contestare una responsabilità. Infatti, tra gli obblighi del Responsabile, il GDPR prevede l’obbligo di mettere “a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi […] e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato”. Da ciò si evince la possibilità per il Titolare di effettuare controlli e audit nei confronti del Responsabile, che serviranno a verificare l’operato dello stesso ed a comprendere al meglio le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate dal Responsabile.
Tali audit sono fondamentali in un’ottica di accountability, in quanto consentono al Titolare di dimostrare di aver controllato e di controllare tutti i soggetti che trattano dati personali per suo conto, e, ove necessario, permettono al Titolare medesimo di fornire idonee istruzioni laddove rilevi alcune criticità nel corso dell’audit. La domanda che molte Organizzazioni si pongono è “quando e come condurre l’audit?”. Gli audit devono essere condotti dal Titolare, anche per mezzo del DPO ,se presente, ovvero di un soggetto opportunamente incaricato o eventualmente terzo-esterno all’azienda. A titolo esemplificativo, alcune questioni specifiche da approfondire nel corso degli audit sul Responsabile sono: l’individuazione, la nomina e la formazione di figure con incarichi particolari; la predisposizione e l’utilizzo di un’adeguata documentazione privacy (registro dei trattamenti, lettere di nomina, procedure, informative); le misure di sicurezza applicate sui dati trattati in formato digitale e cartaceo oppure il monitoraggio dei sistemi in cloud.
Il nostro ufficio privacy è a vostra disposizione per qualsiasi necessità