n. 37 - Luglio 2024
Concordato preventivo anche per i contribuenti forfettari
Dal 2024 è possibile avvalersi del concordato preventivo biennale (CPB), a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo. Lo strumento è facoltativo e consentirà di definire preventivamente - rispetto alla chiusura di un periodo d’imposta, l’imponibile da dichiarare ai fini del pagamento delle imposte per tale annualità.
L’adesione alla proposta dell’Agenzia comporterà vantaggi quali ad esempio minori accertamenti fiscali e minori imposte da versare sul maggior reddito concordato.
Per l’anno 2024, per i contribuenti forfetari l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Con l’adesione un soggetto forfettario definirà in anticipo con l’Agenzia delle Entrate l’imponibile da dichiarare per il solo anno d’imposta 2024.
Possono accedere al concordato i contribuenti che:
. non hanno debiti tributari nel 2023 ovvero hanno estinto i debiti tributari/contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Sono altresì ammessi alla proposta di concordato i soggetti che hanno in essere debiti tributari superiori a € 5.000, oggetto di provvedimenti di sospensione/rateizzazione.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software utilizzabile per l’elaborazione della proposta di concordato per i soggetti forfettari per il 2024.
Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
– danni ai locali destinati all’attività d’impresa / lavoro autonomo, tali da renderli
totalmente / parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
– danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
– impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività (in quanto ricadenti in
aree di divieto d’accesso);
– sospensione dell’attività, laddove l’unico / principale cliente sia un soggetto che, a
sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività,
. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;
. sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’Ordine di appartenenza.
Per l’anno 2024 il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 ottobre 2024 ossia al nuovo termine previsto per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024.