LA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2026

LE NOVITA’ IN SINTESI

Si riportano in sintesi alcune delle principali disposizioni di natura fiscale contenute nella legge di bilancio relativa all’anno 2026 recentemente approvata.

ALIQUOTE IRPEF 2026

. L’aliquota irpef da utilizzare nello scaglione oltre € 28.000 e fino a € 50.000 passa dal 35% al 33%.

Detrazioni IRPEF per oneri / spese

Si ricorda inoltre che a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli a carico.

LOCAZIONI BREVI

E’ disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d'imposta.

Per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:

. 21% per una sola unità immobiliare locata;

.  26% per le unità immobiliari locate successive alla prima.

Dal terzo immobile locato si presume la presenza di una attività imprenditoriale, con la necessità dell’apertura di una partita iva e di osservare tutti gli adempimenti conseguenti.

DETRAZIONI EDILIZIE

Sono di fatto confermate le disposizioni relative al periodo d’imposta 2025 compreso anche il bonus mobili.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E FORFETTARI

È confermata l'estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI A I SOCI

È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

·    gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;

·    i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025. A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione).

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

·    il 60% entro il 30.9.2026;

● il rimanente 40% entro il 30.11.2026

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera “d'impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:

·    è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura, posseduti al 30.9.2025;

·    riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;

·    richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell'8% da effettuare come segue:

-   il 60% entro il 30.11.2026;

- il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

E’ stata rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali. In particolare ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate. Al contribuente non è più concesso di rateizzare la plusvalenza in quote annuali.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA

È confermata la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta:

·    esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);

·    per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

 

ROTTAMAZIONE QUINQUES

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:

·    derivanti dall'omesso versamento di:

-   imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale. Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione e donazione;

-   contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

·    affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;

● maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

·    entro il 30.4.2026;

utilizzando l'apposito modello.

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

·    in unica soluzione entro il 31.7.2026;

·    in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100.

 

RITENUTA D’ACCONTO OPERAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE

E’ stata introdotta una ritenuta a titolo d’acconto dello 0,50% nel 2028 e dell’1% dal 2029 sui corrispettivi per le prestazioni di servizi / cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sono esclusi:

·    i soggetti che hanno aderito al CPB;

·    i contribuenti forfetari.

La ritenuta non è effettuata per i pagamenti eseguiti con bonifico "parlante".

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

È confermata la riduzione da € 100.000 a € 50.000 dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali:

·    i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

·    non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari

 

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

E’ stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA

A decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, per un importo non superiore a € 5.300 (anzichè € 5.164,57).

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

É confermata la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e “Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

Soggetti interessati

L’agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Investimenti agevolabili

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

·    effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);

·    in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

L’investimento deve avere ad oggetto:

● beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura

● beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Maggiorazione spettante

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell’investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione. In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata:

Modalità di richiesta dell’agevolazione

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.