RT-POS: NON PIU’ UN COLLEGAMENTO FISICO MA UN ABBINAMENTO LOGICO

Come noto, già nella legge di bilancio dello scorso anno era stata inserita la norma che prevedeva di effettuare, entro il 1 gennaio 2026 un collegamento tra tutti registratori di cassa e gli eventuali strumenti di pagamento elettronici presenti nell’attività (pos ect.). A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

L’intento della norma è evidente nel voler disporre un controllo finalizzato ad evidenziare eventuali discrepanze tra l’incasso giornaliero realizzato mediante strumenti elettronici e i documenti commerciali emessi.
Il predetto obbligo interessa i commercianti al minuto, artigiani, alberghi, ristoranti, ecc. Come spesso accade tale disposizione prevede per la sua operatività, l’emanazione di una normativa tecnica che ne disponga le regole operative.
Un recente provvedimento ha colmato tale lacuna introducendo novità di rilievo.

In particolare, è ora previsto che il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT) va effettuato tramite la funzionalità web disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” e non con un collegamento fisico tra registratore telematico e pos. Sarà pertanto necessario registrare il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, indicando anche l’indirizzo dell’unità locale in cui gli strumenti sono utilizzati. Per i POS  già in uso all’1.1.2026 il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web. Le nuove funzionalità dovrebbero essere disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026. Per i contratti stipulati dall’1.2.2026, il collegamento dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Si ricorda che il mancato adeguamento alle nuove disposizione comporta sanzioni specifiche e particolarmente rilevanti:
► € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici (se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA) senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico; 
►  da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico (POS). 

Si ricorda infine che le sanzioni accessorie riguardanti la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività sono applicabili anche in caso di mancato rispetto di quanto sopra. 
Per gli utenti i servizi contabilità, Seacom srl, in qualità di intermediario abilitato, predisporrà un apposito servizio al fine di adeguare alla nuova normativa tutti i propri clienti.