n. 50 - Ottobre 2025
Info Azienda FISCALE

COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA” FATTURE ELETTRONICHE / CORRISPETTIVI TELEMATICI E MOD. IVA 2024
Come noto, nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l’Agenzia delle Entrate, invia specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate con il fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.
A tal fine l’Agenzia predispone ed invia periodicamente una serie di comunicazioni aventi ad oggetto anomalie riscontrate dalla stessa.
Merita evidenziare che la modalità utilizzata per l’invio dei predetti dati (fatture elettroniche/ corrispettivi telematici) consente all’Agenzia delle Entrate di “disporre immediatamente” delle informazioni necessarie per la verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia e fornire “elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”.
La ricezione di tali avvisi denominati di “compliance” non deve essere pertanto interpretata come una “pressione” da parte dell’Agenzia ma come un semplice invito a verificare se i dati in suo possesso siano corretti. Può infatti succedere che, ad esempio, un errore di battitura di uno scontrino, non corretto con modalità telematiche, ma che sia stato correttamente contabilizzato, porti a dati di liquidazioni iva differenti tra dati in possesso dell’Agenzia e dati contabili.
Le anomalie riscontrate dall’Agenzia derivano infatti dal confronto tra i dati:
. delle fatture elettroniche, c.d. “dati fattura”, emesse per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate,
. dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e inviati telematicamente all’Agenzia,
. del mod. IVA 2024, relativo al 2023.
Le comunicazioni in esame sono inviate al domicilio digitale (PEC) del contribuente.
Il contribuente, ha pertanto la possibilità anche tramite un intermediario abilitato, di richiedere all’Agenzia informazioni ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest’ultima, al fine di evidenziare la correttezza del proprio operato.
Nel caso in cui i rilievi dell’Agenzia si rivelino corretti, il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso, “beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.
Si ricorda sempre, a tal proposito, di verificare periodicamente il contenuto della propria casella PEC (Posta elettronica certificata) in quanto costituisce ormai l’unico canale con il quale le amministrazioni pubbliche dialogano con il contribuente impresa/professionista e notificano gli atti impositivi.
In caso di mancato controllo della casella potrebbero pertanto decorrere i tempi per il pagamento o la rateizzazione di avvisi bonari, cartelle ect con conseguenze particolarmente rilevanti derivanti dall’incremento delle somme dovute per ulteriori sanzioni interessi e compensi per la riscossione coattiva. Non deve essere dimenticato che in caso di intervento dell’Agenzia Entrate Riscossione sono possibili ad esempio fermi amministrativi di automezzi, pignoramenti del conto corrente che possono comportare conseguenze particolarmente rilevanti per il contribuente.