APPROVATA L’ACCOPPIATA 
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)  2025-2026 E SANATORIA 2019-2023 

Come noto, il Legislatore ha limitato l'elaborazione della proposta di concordato ai soggetti ISA, prevedendo tra l'altro, il differimento al 30.9.2025 del termine di adesione al CPB 2025-2026. 
Ora, con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB”, si riconosce l’accoppiata CPB 2025-2026 e sanatoria annualità 2019-2023. 
Come previsto lo scorso anno a favore di soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 la sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

I soggetti che aderiscono, entro il 30.9.2025, al CPB 2025- 2026 possono applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonchè dell’IRAP.

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:

 in un’unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;

 

oppure

 

ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2026.

 

Merita evidenziare che rispetto alla precedente disciplina, ora:

 è stato introdotto un termine iniziale (1.1.2026) per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta;

 è stato ridotto (da 24 a 10) il numero delle rate a disposizione del contribuente.

 

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da società di persone / associazioni professionali e da società di capitali trasparenti, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati.

Effettuato il versamento dell’unica rata / regolare pagamento delle rate, per il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023, le rettifiche del reddito d’impresa / lavoro autonomo non possono essere effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

a)    decadenza dal CPB;

b)    b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per alcuni specifici delitti, commessi dal 2019 al 2023;

c)     c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;

d)    d) dichiarazione infedele di una causa di ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività / multiattività.