PUBBLICITA’ DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 2024
L’impresa / associazione / cooperativa che nel 2024 ha incassato sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione / Ente assimilato è tenuta ad ottemperare all’obbligo di trasparenza, fornendo alcune informazioni nella Nota integrativa ovvero sul sito proprio Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Con riferimento all’adempimento in esame è stata più volte disposta la proroga della sospensione del regime sanzionatorio. Dall’1.1.2024 il predetto regime è divenuto pienamente operativo. 
 
SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI
Le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite: 
► nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio (ordinario) / consolidato; 
► in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione, entro il 30.6 di ogni anno: sul proprio sito Internet; 
ovvero, in mancanza, 
sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. 
 
ALTRI SOGGETTI
I seguenti soggetti: 
► associazioni / fondazioni / ONLUS 
► coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri; 
adempiono all’obbligo in esame tramite la pubblicazione delle informazioni, entro il 30.6 di ogni anno: 
► sul proprio sito Internet; 
ovvero 
► su analogo portale digitale. 
I soggetti diversi dalle imprese, in mancanza del sito Internet possono pubblicare le informazioni in esame anche utilizzando la propria pagina Facebook o sul sito Internet della rete associativa cui l’Ente aderisce. 
Per i benefici percepiti nel 2024 l’adempimento va effettuato entro i seguenti termini.

L’obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati.
Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici: 
► effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente” di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000. Tale limite, va inteso in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni.

Devono essere segnalati gli aiuti “non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico”. 

SOGGETTI EROGATORI DEI BENEFICI

AIUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA

L’obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / “de minimiscontenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni),

► che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento

 

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti a redigere la Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

REGIME SANZIONATORIO

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:

► della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;

► della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.

 

È prevista l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.

 

Al fine di fornire il miglior servizio ai propri Clienti, SEACOM verificherà e predisporrà – impresa per impresa - un elenco dei soggetti interessati da tale obbligo e creerà sul sito istituzionale di ASCOM una pagina dedicata in cui verranno pubblicate, dal 30.06.2025, le informazioni richieste dalla normativa in oggetto.