Info Azienda FISCALE
L’obbligo informativo in esame è richiesto per i benefici aventi determinate caratteristiche ed erogati da soggetti specificatamente individuati.
Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:
► effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente” di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000. Tale limite, va inteso in senso cumulativo (tutti i benefici economici ricevuti) e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni.
Devono essere segnalati gli aiuti “non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico”.
SOGGETTI EROGATORI DEI BENEFICI
AIUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA
|
L’obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). ► aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni / contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni), ► che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento |
|
|
Come sopra accennato, i soggetti non tenuti a redigere la Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità / trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
REGIME SANZIONATORIO
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione:
► della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
► della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
È prevista l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.
Al fine di fornire il miglior servizio ai propri Clienti, SEACOM verificherà e predisporrà – impresa per impresa - un elenco dei soggetti interessati da tale obbligo e creerà sul sito istituzionale di ASCOM una pagina dedicata in cui verranno pubblicate, dal 30.06.2025, le informazioni richieste dalla normativa in oggetto.