. Amministratori di società: entro il 30 giugno è necessario comunicare la pec personale

. Polizze catastrofali: obbligo rinviato in extremis

 

Amministratori di società: entro il 30 giugno è necessario comunicare la pec personale
 
Come noto, la Legge di Bilancio 2025, ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. 
Al fine di individuare i soggetti interessati dal nuovo adempimento vanno individuate le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione nonché i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC. 
 
IMPRESE - SOCIETÀ 
. sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, e quindi tutte le imprese purché svolgano un’attività imprenditoriale; 
. sono al contrario escluse le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso; 
Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore. 
È stato chiarito che non è consentito all’amministratore di comunicare il medesimo indirizzo pec della società. Ne consegue che la società ed ogni singolo amministratore devono essere dotati ognuno di un diverso indirizzo pec. 
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
Nel caso in cui tale disposizione non risulti osservata è necessario regolarizzarla entro il 30 giugno 2025.
 
In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, il Ministero precisa che lo stesso scatta/trova applicazione: 
. sia per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data. Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese; 
 
. sia per le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025. Per le imprese già costituite a tale data, la scadenza per adempiere è fissata al 30 giugno 2025.
 
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). 
Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda. 
 
REGIME SANZIONATORIO 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, potrà comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032.
 
Invitiamo pertanto tutte le società interessate a procedere alla regolarizzazione della propria posizione secondo le sopra riportate indicazioni.
 
Per le società che usufruiscono dei servizi Seacom srl, si provvederà alla creazione di una singola pec per ciascun amministratore, alla sua iscrizione presso il registro delle imprese ed al mantenimento annuale del singolo indirizzo pec. Il tutto ovviamente salvo diversa disposizione da parte della società interessata.
 
 
Polizze catastrofali: obbligo rinviato in extremis
 
Proroga in extremis. L’obbligo slitta al 1° ottobre per le medie aziende, al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro. Resta fermo al 1° aprile per le grandi, ma non ci saranno sanzioni per 90 giorni.
Sono state recentemente emanate le disposizioni operative relative all’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa obbligatoria in relazione agli eventi catastrofali.
La proroga dei termini per l’entrata in vigore dell’obbligo di una polizza contro le calamità naturali per le imprese alla fine è arrivata. A pochi giorni dalla scadenza del 31 marzo, il consiglio dei ministri ha approvato in data 28 marzo un decreto legge che introduce rinvii scaglionati a seconda delle dimensioni delle imprese. Le aziende di dimensioni più piccole avranno tempo fino al primo gennaio 2026 per mettersi in regole, mentre le imprese di medie dimensioni dovranno farlo entro il primo ottobre 2025. Per le imprese di grandi dimensioni non è prevista una vera e propria proroga ma un’interruzione delle sanzioni per 90 giorni a decorrere dal 31 marzo 2025.