n. 42 - Gennaio 2025
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio relativa al periodo d’imposta 2025. Si riportano in sintesi alcune delle novità di maggior rilievo introdotte.
Focus:
LA LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2025
NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF
Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.
RIORDINO DETRAZIONI IRPEF
Sono apportate modifiche:
► alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
► alle detrazioni previste per i figli a carico.
Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa/ onere, i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico, così come risulta in sintesi dalla seguente tabella:
DETRAZIONI FIGLI A CARICO
Rispetto al passato, pertanto, l'ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
► oltre alla soglia reddituale (€ 4.000 fino a 24 anni / € 2.840,51 successivamente) assume rilevanza anche il limite dell'età (massimo 30 anni), che non opera solo con riferimento ai figli disabili;
► i contribuenti non italiani non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all'estero.
LA MINI IRES 2025
Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anzichè in quella ordinaria del 24%.
Tale “premio” è riconosciuto alle imprese che:
. accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva;
. effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 - Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
. nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024. Inoltre: il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
. l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.
REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO
Come già previsto dalla previgente normativa, non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilati, superiori a € 30.000.
In sede di approvazione, per il solo 2025 tale limite è stato elevato a € 35.000.
Il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:
► non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
► superiore a € 35.000, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME
È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:
► terreni edificabili e agricoli posseduti,
► partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione e dall’asseverazione della perizia di stima.
In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).
In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE
E’ riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
► gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
► i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025.
E’ dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza tra:
► il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;
► il costo fiscalmente riconosciuto
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
► nella misura del 60% entro il 30.9.2025;
► il rimanente 40% entro il 30.11.2025.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
E’ riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2025:
► è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2024;
► riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2025;
► richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
– nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
– il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
E’ confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici dovrà essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.
Sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:
► € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
► da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento Elettronico
Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.
INDICAZIONE CIN NEL MOD. REDDITI / 730 / CU
È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale
(CIN) attribuito:
► alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
► agli immobili destinati alle locazioni brevi;
► alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.
TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA
È confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata
al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
► rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, di lavoratori dipendenti;
► spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
►spese vitto / alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
► spese di rappresentanza.
Merita evidenziare che rientrano tra i autoservizi pubblici non di linea il servizio taxi e di noleggio con conducente.
BONUS ELETTRODOMESTICI
E’ riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:
► è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
►è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.
La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.
IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA CASA
Viene aumentato di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione al fine di godere dell’aliquota agevolata prevista per l’acquisto della prima casa (4%)
Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
E’ previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.
La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:
► è riconosciuta per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 - 31.12.2025;
► è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.
BONUS NUOVE NASCITE
Per il 2025, al fine di incentivare la natalità, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:
► i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;
► i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA
L’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
E’ confermato che, la detrazione, determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:
► nel 2025 è riconosciuta nella misura del: 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
► 36% negli altri casi.
Nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
► 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
► 30% negli altri casi.
Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
In sede di approvazione è stata inoltre introdotta l’esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA –
E’ confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame:
► nel 2025 è riconosciuta nella misura del: 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
►36% negli altri casi;
Nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
► 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
► 30% negli altri casi.
“BONUS ARREDO”
E’ confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
► nella misura del 50%;
► nel limite massimo di spesa di € 5.000;
ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.
“BONUS VERDE”
Tale detrazione non risulta riproposta / prorogata e pertanto dall’1.1.2025 non è più fruibile.
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