Info Azienda FISCALE
N. 41 - Dicembre 2024
Differimento/mensilizzazione del secondo acconto delle imposte 2024
Anche quest’anno, è stata prevista, in prossimità della scadenza, la possibilità di poter rinviare dal 2.12.2024 (il 30.11 cade di sabato) al 16.1.2025 del versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2024.
Il rinvio/mensilizzazione dell’acconto è riconosciuto alle persone fisiche titolari di partita IVA (imprese individuali / lavoratori autonomi) con ricavi / compensi 2023 dichiarati nel mod. REDDITI 2024 PF non superiori a € 170.000.
In particolare, secondo quanto specificato dall’Agenzia:
. il requisito presuppone che nel 2023 il contribuente “abbia svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo” (ciò conferma che la disposizione è applicabile anche ai contribuenti minimi / forfetari);
. la possibilità in esame interessa anche il titolare dell’impresa familiare / azienda coniugale non gestita in forma societaria;
. i contribuenti tenuti a versare l’acconto in unica soluzione;
Non possono usufruire del rinvio/mensilizzazione:
. le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2023 superiori a € 170.000;
. non titolari di partita IVA, quali, ad esempio, soci di società di persone. L’esclusione interessa anche i collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale se non titolare di una propria partita IVA.
Per i predetti soggetti il versamento della seconda rata / unica rata dell’acconto 2024 resta fermo al 2.12.2024;
. i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali/di persone, enti non commerciali).

Il rinvio/mensilizzazione interessa, come si evince dal testo dell’emendamento in esame, la “seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi” e, di conseguenza, le seguenti imposte:
. lRPEF;
. cedolare secca;
. IVIE / IVAFE;
. imposta sostitutiva forfetari / minimi.
Il versamento della seconda / unica rata d’acconto può essere effettuato entro il 16.1.2025:
. in unica soluzione;
ovvero
. in 5 rate mensili di pari importo. Sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).