n. 36 - Giugno 2024
La rottamazione del magazzino
In considerazione dell’emanazione del recente decreto 24 giugno 2024, che ha approvato i cd coefficienti di maggiorazione, è ora possibile avere il quadro complessivo del costo della “rottamazione del magazzino”.
Come già anticipato in precedenza la c.d. “rottamazione del magazzino”, prevista dalla Legge Finanziaria 2024, consente di sanare le difformità tra le consistenze fisiche/valori effettivi e le risultanze di magazzino ai fini del bilancio.
In particolare l’adeguamento riguarda le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023) e può essere effettuato tramite:
. 1. l’eliminazione (totale o parziale) delle esistenze iniziali;
. 2. l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.
Ai fini della regolarizzazione è necessario versare, con il mod. F24, utilizzando gli specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17.6.2024, n. 30/E:
. l’IVA (dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali), determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione, stabilito recentemente dal MEF con il Decreto 24.6.2024.
Il coefficiente è differenziato a seconda dell’attività (soggetta agli ISA) esercitata e dei ricavi (fino a / superiori a € 5.164.569) relativi al periodo d’imposta 2022.
Per le attività per le quali non sono approvati gli ISA, con ricavi inferiori a € 5.164.569, il coefficiente è fissato al 1,45%;
. l’imposta sostitutiva IRPEF / IRES e IRAP pari al 18%. Tale imposta:
– in caso di eliminazione di esistenze iniziali, va determinata applicando tale percentuale sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il predetto coefficiente di maggiorazione e il valore eliminato stesso;
– in caso di iscrizione di esistenze iniziali, va determinata applicando tale percentuale al valore iscritto.
L’adeguamento:
. va “richiesto” nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (mod. REDDITI 2024), compilando la Sezione XXVII del quadro RQ (righi da RQ110 a RQ112).
Esempio di calcolo:
La Alfa srl, esercente l’attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici (codice attività 47.54), soggetta agli ISA, con ricavi 2022 inferiori a € 5.164.569, presentava all’1.1.2023 esistenze iniziali di merci pari a € 150.000.
Avvalendosi della c.d. “rottamazione” prevista dalla Finanziaria 2024 ha provveduto all’eliminazione di un importo pari a € 32.000.
Considerando:
. il coefficiente di maggiorazione di cui al DM 24.6.2024 pari all’1,30%;
. l’aliquota media IVA 2023 pari al 22%;
la base imponibile IVA è così determinata:
€ 32.000 x 1,30 = € 41.600
IVA dovuta ... € 41.600 x 22% = € 9.152
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è così determinata:
€ 41.600 - € 32.000 = € 9.600
Imposta sostitutiva IRES / IRAP dovuta .... € 9.600 x 18% = € 1.728
In tal caso pertanto l’importo totale dovuto è pari a € 9.152 + €1.728 = € 10.880
Quanto dovuto va corrisposto in 2 rate di pari importo:
. la prima, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e pertanto,
. per i “soggetti no ISA” / no forfetari, entro l’1.7 (il 30.6 cade di domenica) o 31.7.2024 con maggiorazione dello 0,40%;
. per i “soggetti ISA” / forfetari, entro il 31.7 senza maggiorazione dello 0,40%.
. la seconda, entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024, ossia entro il 30.11.2024.