LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

La Legge di bilancio 2024 ha riproposto la c.d. “rottamazione del magazzino”.

La regolarizzazione in esame consente di sanare le difformità tra le consistenze fisiche / valori effettivi e le risultanze di magazzino ai fini del bilancio. In sostanza è possibile eliminare tutte le differenze che si possono riscontrare tra le rimanenze effettivamente presenti a magazzino ed i valori indicati nelle scritture contabili.

Possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all’1.1.2023).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità: 
eliminazione delle esistenze iniziali. L’eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali); 
iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. 

ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI
La regolarizzazione prevede il versamento: 

.  dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto (alla data attuale non ancora emanato). 

. dell’imposta sostitutiva ai fini IRPEF / IRES e IRAP, in misura pari al 18% (applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato). 

ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI
L’adeguamento delle esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali.
Non è consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto si configurerebbe una mera rivalutazione. 

In tal caso ai fini della regolarizzazione: 
. non è dovuto alcun importo ai fini IVA; 
. è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore iscritto. 

VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE 
Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:

Si segnala che, al momento, non è ancora stato emanato il provvedimento con i relativi coefficienti di maggiorazione del calcolo. Conseguentemente non risulta ancora possibile effettuare conteggi precisi in merito agli importi effettivamente dovuti per accedere alla regolarizzazione in oggetto.

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